Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. 
    Contro la Regione Basilicata, (C.F. 80002950766) in  persona  del
Presidente  della  giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' degli artt. 12, commi 2 e 3, 13 comma 1, 15 comma
2, 18, 19, 20, 21 e 24 comma 2 della legge della  Regione  Basilicata
26 luglio 2021, n. 29,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione n. 64 del 1° agosto 2021, avente ad oggetto «Disciplina delle
modalita' e delle procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione  del
canone in attuazione dell'art. 12 del decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79 (attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norma comuni
per  il  mercato  interno  dell'energia   elettrica)   e   successive
modificazioni ed integrazioni» in relazione all'art.  117,  comma  3,
Cost. 
    La legge della Regione Basilicata n. 29/2021, reca la  disciplina
delle modalita' e delle procedure di assegnazione  delle  concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche  in  Basilicata,  nonche'  della
determinazione del canone, in attuazione  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    La disciplina  regionale  appare  quindi  diretta  a  regolare  i
processi  autorizzatori  riguardanti   le   concessioni   di   grandi
derivazioni idroelettriche  in  apparente  rispetto  del  riparto  di
competenze legislative fissato dell'art. 117, III  comma  Cost.  che,
come noto,  assegna  allo  Stato  il  compito  dell'elaborazione  dei
principi  fondamentali  regolanti  la   materia   della   produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (C. Cost. 155 del 21
luglio 2020). 
    La  conformita'  al  dettato  costituzionale   risulta   tuttavia
meramente  apparente  ove  si  consideri   anzitutto   che   numerose
disposizioni della legge che s'impugna con il presente atto risultano
violare il principio di legalita', in quanto rinviano  la  disciplina
di aspetti essenziali a determinazioni di  futura  dozione  di  rango
inferiore alla legge ordinaria regionale, quali i  regolamenti  e  le
delibere di Giunta o i bandi  di  gara,  senza  tuttavia  indicare  i
criteri guida a cui si dovra' attenere la regione nell'esercizio  del
potere regolamentare. 
    Le norme regionali, che saranno di  seguito  meglio  specificate,
appaiono  dunque  tutte  caratterizzate  dal  medesimo  vizio   della
violazione  dell'art.  117,  comma  3  Cost.,  siccome  adottate   in
contrasto con i principi fondamentali posti dal  legislatore  statale
in  una  materia  di  legislazione  concorrente  quale  quella  della
produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia,  non
essendo  stato  rispettato  il  principio  della  riserva  di   legge
regionale   prevista   nell'art.   12,   comma   1-ter    del decreto
legislativo n. 79 del 1999, che si qualifica come norma interposta. 
l) Art. 12, comma 2, legge regionale n. 29/21 - Violazione  dell'art.
12, comma 1-ter, lettera e), numero 1), del  decreto  legislativo  n.
79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. 
    Il  vizio  fin  qui  prospettato  riguarda  anzitutto  la   norma
contenuta nell'art. 12, comma 2, della legge regionale 29/21  laddove
si prevede che per i rinnovi, l'operatore economico partecipante deve
attestare di aver gestito, impianti idroelettrici aventi una  potenza
nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt per un periodo di almeno
cinque anni. 
    L'ultimo periodo del comma 2  citato  prevede  ulteriormente  che
«Con le disposizioni regolamentari di cui all'art. 31, possono essere
individuati  incrementi  di  tale   requisito,   in   ragione   della
complessita' e della dimensione degli impianti da  gestire  per  ogni
concessione in assegnazione.» 
    Tale ultima previsione si pone pero' in contrasto con l'art.  12,
comma 1-ter, lettera  e),  numero  1),  del  decreto  legislativo  n.
79/1999,  il  quale,  prevede  che,  «nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e  delle  disposizioni
di cui al presente art., le regioni disciplinano con legge, entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e
comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a  scopo
idroelettrico» (enfasi aggiunta). 
    Tra gli ambiti assegnati alla riserva di legge regionale  rientra
anche,  ai  fini   della   «dimostrazione   di   adeguata   capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per  un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una
potenza nominale media pari ad almeno 3 MW». 
    E' opportuno evidenziare a questo  proposito  che  il  richiamato
requisito «professionale» trova applicazione in via generale  e  che,
conseguentemente, deve applicarsi anche ai rinnovi delle concessioni,
che rappresentano una species rispetto al  genus  disciplinato  dalla
richiamata norma interposta. 
2) Art. 12,  comma  3,  della  legge  regionale  29/21  -  Violazione
dell'art. 12,  comma  1-ter,  lettera  e),  numero  1),  del  decreto
legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. 
    Anche con riferimento all'art. 12, comma 3, della legge regionale
n. 29/21 possono formularsi analoghe considerazioni e ricorre  dunque
il vizio sopra prospettato di violazione dell' art.  117,  III  comma
Cost.. 
    Piu' in particolare la disposizione citata  prevede  che:  «Fermi
restando  i  requisiti   minimi   di   cui   ai   commi   precedenti,
l'Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito
dall'art. 83 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  puo'  stabilire
ulteriori   requisiti   di   capacita'   tecnica,   organizzativa   e
finanziaria». La predeterminazione di requisiti dei ammissione  degli
operatori economici alle gare per l'assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche, viene demandata, per effetto della
sua lettura in combinato disposto  con  l'art.  15,  comma  2,  della
medesima  legge  regionale   impugnata,   ad   un   successivo   atto
regolamentare, unitamente agli elementi essenziali del bando,  ed  ai
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
    Anche nel caso in esame  il  legislatore  regionale  ha  rinviato
quindi   all'esercizio    della    discrezionalita'    amministrativa
dell'amministrazione concedente la definizione della  regola,  in  un
ambito precettivo che e' pero' coperto da riserva di legge regionale. 
3) Art. 13, comma 1, legge regionale n. 29/21 - Violazione  dell'art.
12, comma 1-ter decreto legislativo n. 79/1999 che nelle lett. c)  ed
e) e dell'art. 117, III comma Cost. 
    L'art. 13, comma 1, della legge regionale impugnata  prevede  che
la  Giunta  regionale  deve  stabilire  «i   criteri   oggettivi   di
valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione,
sulla base dei criteri minimi individuati dallo stesso art. 13  della
legge regionale.» 
    Cosi' disponendo, la norma regionale viola l'art. 117, III  comma
Cost. ed  i  principi  fissati  dall'art.  12,  comma  1-ter  decreto
legislativo n. 79/1999 che nelle lett. c) ed e) individua solo  nella
legge regionale la fonte  normativa  a  cui  spetta  tra  l'altro  la
definizione dei «criteri di  ammissione  e  di  assegnazione»  e  dei
«criteri di valutazione delle proposte progettuali». 
    La norma regionale, della cui  legittimita'  si  controverte  nel
presente giudizio, assegna invece la definizione dei suddetti criteri
al regolamento di Giunta di  cui  all'art.  31,  legge  regionale  n.
29/2021, limitandosi ad elencare i criteri di cui  tenere  conto,  ma
rinviando comunque la definizione  del  loro  contenuto  al  suddetto
regolamento. 
    E' tuttavia evidente che per effetto di questa impostazione viene
sottratta al legislatore regionale la potesta'  che  la  legge  dello
Stato gli ha univocamente attribuito. 
4) Art. 18, legge regionale 29/21 -  Violazione  dall'art.  12  comma
1-ter, lett.g) del decreto legislativo n. 79/1999  e  dell'art.  117,
III comma Cost. 
    La norma contenuta nell'art. 18 della legge  regionale  impugnata
prescrive che: «La procedura di  assegnazione  delle  concessioni  di
grande derivazione a scopo idroelettrico puo' prevedere,  nel  bando,
specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti  i
progetti di utilizzo delle  opere  e  delle  acque,  con  particolare
riguardo: 
        a)  alla  tutela  della  sicurezza  delle   persone   e   del
territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione  delle
piene, nonche' alla sicurezza  degli  sbarramenti  a  servizio  della
derivazione d'acqua; 
        b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi
diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i  livelli  dei
laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre  gli  effetti
delle variazioni di portata o per fronteggiare  situazioni  di  crisi
idrica fermo restando quanto previsto  all'art.  167,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
        c)  agli  obblighi  riguardanti  la  cessione  di  acque,  in
presenza  di  situazioni  straordinarie,  quali  la  prevenzione   di
calamita' e degli incendi ovvero necessita' di protezione civile; 
        d) al recupero o al mantenimento  della  capacita'  utile  di
invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti; 
        e)  al  miglioramento   delle   modalita'   gestionali,   con
particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre
gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi
ecologici; 
        f) al rispetto del foglio condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione delle opere oggetto di concessione; 
        g) al rispetto della legislazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e in particolare delle norme di cui  al  decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  (Attuazione  delle   direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro). » (enfasi aggiunta). 
    La formulazione letterale della  disposizione  richiamata  sembra
doversi interpretare nel senso che il bando di gara  possa  prevedere
specifici obblighi  e  limitazioni  gestionali,  subordinatamente  ai
quali saranno ritenuti  ammissibili  i  progetti  di  sfruttamento  e
utilizzo delle opere e  delle  acque,  con  particolare  riguardo  ad
alcuni elementi indicati espressamente. 
    Si attribuisce quindi ancora una volta al livello  amministrativo
la facolta' di pervenire alla puntuale  definizione  di  un  precetto
normativa quando la stessa dovrebbe appartenere  solo  a  tale  fonte
normativa. 
    Appare  dunque  evidente  anche  in  questo  caso  la  violazione
dell'art. 117, comma 3 Cost e del principio della  riserva  di  legge
regionale imposto dall'art. 12 comma  1-ter,  lett.  e)  del  decreto
legislativo n. 79/1999. 
5) Art. 19 legge regionale n. 29/21 - Violazione dall'art.  12  comma
1-ter, lett. h) del decreto legislativo n. 79/1999 e  dell'art.  117,
III comma Cost. 
    L'art. 19 della legge regionale impugnata indica in modo sommario
i miglioramenti  energetici,  di  potenza   di   generazione   e   di
producibilita'  da  raggiungere  nel   complesso   delle   opere   di
derivazione, adduzione, regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli
impianti di  generazione,  trasformazione  e  connessione  elettrica,
secondo quanto previsto all'art. 12, comma  1-ter,  lettera  h),  del
decreto legislativo n. 79/1999. 
    Il  secondo  comma  della  disposizione  in  esame  prevede   che
«L'assegnazione della concessione tiene conto,  in  particolare,  dei
seguenti aspetti: 
        a)  incremento  della  producibilita'  o  della  potenza   di
generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo  del
complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione
elettrica   ovvero   integrazione   con   altre   fonti   energetiche
rinnovabili; 
        b)  incremento  della  potenza   nominale,   anche   mediante
interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa
idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto; 
        c) incremento della capacita' di  regolazione  e  modulazione
della produzione degli impianti; 
        d) possibilita'  di  dotare  le  infrastrutture  di  accumulo
idrico per favorire l'integrazione delle stesse  energie  rinnovabili
nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice
di trasmissione, dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza  della  rete
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  11  maggio  2004  (Criteri,   modalita'   e
condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione), pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18  maggio  2004,  e  dai  suoi  aggiornamenti.»
(enfasi aggiunta) 
    Nell'articolo  in  commento  l'espressione   «tiene   conto,   in
particolare, dei seguenti aspetti» lascia spazio  ad  una  successiva
determinazione   di   ulteriori   criteri   da   parte    dell'organo
amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. 
    Detta  disposizione  appare  percio'  viziata  dalla   violazione
dell'art. 117, III  comma  Cost.  in  quanto  contraria  ai  principi
fondamentali  fissati dall'art.   12,   comma   1-ter   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999, alla lett. h), laddove si stabilisce che,
nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli  accordi
internazionali, nonche' dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento
statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le  regioni
(e le province autonome) sono tenuti a  disciplinare  con  legge,  le
modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,  stabilendo  il  perimetro
entro il quale e' demandato al legislatore regionale  il  compito  di
emanare tali disposizioni di rango legislativo. 
    Nel quadro del riconoscimento  di  nuove  prerogative  in  favore
delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale,  con
la riforma di cui  al  citato  decreto-legge  n.  135  del  2018,  ha
introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare  principi  e
valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire  la
tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e  della  pubblica
incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. 
    L'art.  19,  assegnando  all'amministrazione  la  regolazione  in
concreto degli ambiti  sopra  richiamati,  finisce  per  vulnerare  i
valori ed  i  principi  predetti  rimanendo  gli  stessi  esposti  al
rischio,   sia   pure   teorico,   del   cattivo   esercizio    della
discrezionalita' amministrativa. 
6) Art. 20 legge regionale n. 29/21 - Violazione dall'art.  12  comma
l-ter, lett. i) del decreto legislativo n. 79/1999 e  dell'art.  117,
III comma Cost. 
    L'art.   20   della    legge    regionale    impugnata    demanda
all'amministrazione regionale il compito di definire  gli  obbiettivi
minimi  da  conseguire  ai  fini  del  miglioramento  e   risanamento
ambientale «con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
        a) il mantenimento della continuita' fluviale ed  il  livello
dei laghi; 
        b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici  a
valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua,  in  relazione
agli effetti  sulle  biocenosi  fluviali  di  valle,  ferma  restando
l'applicazione  del  deflusso   ecologico,   come   stabilito   dalla
disciplina vigente in materia; 
        c) la mitigazione delle alterazioni  morfologiche  e  fisiche
degli alvei,  delle  sponde  e  delle  zone  ripariali,  comprese  le
modifiche delle dinamiche di sedimentazione  ed  erosione  dei  corsi
d'acqua a monte e a valle; 
        d)  la  tutela  dell'ecosistema,   della   natura   e   della
biodiversita'; 
        e) la valutazione  dei  potenziali  effetti  cumulativi,  che
tenga conto di tutte le  centrali  idroelettriche  e  delle  opere  e
manufatti ad esse connessi presenti nel bacino idrografico; 
        f) il conseguimento dell'equilibrio tra i seguenti  elementi:
il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici le  richieste  per
gli utilizzi idrici, la  diminuzione  di  disponibilita'  di  risorse
idriche; 
        g)  l'ottimizzazione  delle  funzioni   di   contenimento   e
regolazione delle piene svolte dagli invasi.» (enfasi aggiunta). 
    Nell'articolo  in   commento   l'espressione   «con   particolare
riferimento ai seguenti aspetti"» lascia  spazio  ad  una  successiva
determinazione   di   ulteriori   criteri   da   parte    dell'organo
amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. 
    Detta  disposizione  appare  percio'  viziata  dalla   violazione
dell'art. 117, III  comma  Cost.  in  quanto  contraria  ai  principi
fondamentali  fissati  dall'art.  12,   comma   I-ter   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999, alla lett. i), laddove si stabilisce che,
nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli  accordi
internazionali, nonche' dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento
statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le  regioni
(e le province autonome) sono tenuti a  disciplinare  con  legge,  le
modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,  stabilendo  il  perimetro
entro il quale e' demandato al legislatore regionale  il  compito  di
emanare tali disposizioni di rango legislativo. 
    Nel quadro del riconoscimento  di  nuove  prerogative  in  favore
delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale,  con
la riforma di  cui  al  citato  decreto-legge  n. 135  del  2018,  ha
introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare  principi  e
valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire  la
tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e  della  pubblica
incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. 
    L'art.  20,  assegnando  all'amministrazione  la  regolazione  in
concreto degli ambiti  sopra  richiamati,  finisce  per  vulnerare  i
valori ed  i  principi  predetti  rimanendo  gli  stessi  esposti  al
rischio,   sia   pure   teorico,   del   cattivo   esercizio    della
discrezionalita' amministrativa. 
7) Art. 21 legge regionale n. 29/21 - Violazione dell'art. 12,  comma
1-ter del decreto legislativo  n.  79  del  1999,  alle  lett.  l)  e
dell'art. 117, III comma Cost. 
    Anche l'art. 21 della legge regionale impugnata attribuisce  alla
competenza dell'amministrazione regionale, prima della  procedura  di
assegnazione della concessione e sentiti i Comuni interessati,  circa
la  definizione  delle   misure   di   compensazione   ambientale   e
territoriale, «con particolare riferimento: 
        a) al ripristino  ambientale,  tramite  interventi  a  favore
dell'ecosistema del  bacino  idrografico  interessato,  nonche'  alla
tutela dell'ambiente e dei siti naturali; 
        b) al  riassetto  territoriale  e  viabilistico,  nonche'  al
paesaggio; 
        c) al risparmio e all'efficienza energetica; 
        d) alla conservazione delle specie  e  dei  tipi  di  habitat
nella regione biogeografica interessata; 
        e)   al   finanziamento,   alla   co-progettazione   e   alla
co-realizzazione delle manutenzioni territoriali diffuse per mitigare
gli effetti del cambiamento climatico.» (enfasi aggiunta). 
    Nell'articolo in commento anche in questo caso l'espressione «con
particolare   riferimento»   lascia   spazio   ad   una    successiva
determinazione   di   ulteriori   criteri   da   parte    dell'organo
amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. 
    Detta  disposizione  appare  percio'  viziata  dalla   violazione
dell'art.  117,  comma  3  Cost.  in  quanto  contraria  ai  principi
fondamentali  fissati  dall'art.  12,   comma   1-ter   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999, alla lett. l), laddove si stabilisce che,
nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli  accordi
internazionali, nonche' dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento
statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le  regioni
(e le province autonome) sono tenuti a  disciplinare  con  legge,  le
modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,  stabilendo  il  perimetro
entro il quale e' demandato al legislatore regionale  il  compito  di
emanare tali disposizioni di rango legislativo. 
    Nel quadro del riconoscimento  di  nuove  prerogative  in  favore
delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale,  con
la riforma di cui  al  citato  decreto-legge  n.  135  del  2018,  ha
introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare  principi  e
valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire  la
tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e  della  pubblica
incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. 
    L'art.  21,  assegnando  all'amministrazione  la  regolazione  in
concreto degli ambiti  sopra  richiamati,  finisce  per  vulnerare  i
valori ed  i  principi  predetti  rimanendo  gli  stessi  esposti  al
rischio,   sia   pure   teorico,   del   cattivo   esercizio    della
discrezionalita' amministrativa. 
8) Art. 24 legge regionale n.  29/21 - Violazione dall'art. 12  comma
1-ter, lett. e) del decreto legislativo n. 79/1999 e  dell'art.  117,
III comma Cost. 
    L'art. 24, della legge regionale impugnata disciplina  infine  la
determinazione  del  canone  per  l'utilizzo  della   forza   motrice
conseguibile con  le  acque  e  con  i  beni  costituenti  la  grande
derivazione idroelettrica articolandolo in una componente fissa e  in
una componente variabile. 
    Il  comma  2  della  disposizione  in  esame  prevede  che:   «La
componente fissa e' quantificata, in coerenza con  l'art.  12,  comma
l-septies, del decreto legislativo n.  79/1999,  in  un  importo  non
inferiore a 35 euro per ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
annua    di    concessione.    Tale    componente    e'    aggiornata
dall'amministrazione regionale, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  in
ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice  ISTAT
relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto  e  la
distribuzione dell'energia  elettrica.  La  variazione  e'  calcolata
rispetto al valore del canone  riferito  all'anno  in  cui  e'  stato
applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.» 
    Detto precetto deve essere letto in combinato disposto con l'art.
31 comma l, lett. f) che attribuisce alla Giunta regionale il compito
di definire tra l'altro «i criteri per la determinazione  del  canone
minimo dovuto dall'assegnatario per l'utilizzo delle opere bagnate di
cui all'art. 5 comma l e del  prezzo  dovuto  dall'assegnatario,  per
l'utilizzo delle opere asciutte di cui all'art. 5, comma 5». 
    Con particolare riguardo alla componente fissa, la previsione  di
un importo minimo non espressamente definito, se non relativamente al
suo ammontare massimo pari a 35 euro per  ogni  chilowatt,  associata
poi al rinvio ad un apposito atto regolamentare la sua determinazione
in concreto, non consente di verificare se le misure che poi  saranno
concretamente varate saranno o  meno  coerenti  con  le  esigenze  di
economicita' della produzione idroelettrica  e  di  promozione  delle
energie rinnovabili. 
    L'attuale formulazione della norma regionale impedisce dunque  la
verifica  del  corretto  esercizio   della   competenza   legislativa
assegnata alle regioni in subiecta materia, ai sensi  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., che impone di determinare i canoni  idroelettrici
nel rispetto principi fondamentali della onerosita' della concessione
e della proporzionalita' del canone alla entita'  dello  sfruttamento
della risorsa pubblica e all'utilita' economica che il concessionario
ne ricava (C. Cost. sentenza n. 119  del  2019;  155  del  21  luglio
2020).